IL TRIBUNALE Letto il ricorso presentato in data 21 giugno 2002 da Coppo Zaimaj Margarita, nata a Skrapar (Albania) il 9 settembre 1973, residente a Loano, elettivamente domiciliata in Savona, presso e nello studio dell'avvocato Mara Tagliero, al fine di ottenere dalla competente questura il rinnovo del passaporto a suo tempo rilasciatole; Rilevato: che la esponente, nata in Albania, e' stata adottata dalla cittadina italiana Coppo Lucia, come da decreto del Tribunale di Savona in data 4 dicembre 2000; che, comunicato detto decreto allo Stato di origine, quest'ultimo ha cancellato la predetta Zaimaj dall'Ufficio dello stato civile, onde a partire dalla data sopra indicata ella non e' piu' cittadina albanese; che d'altra parte, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la giovane non puo' ancora acquistare la cittadinanza italiana, non essendo decorso il relativo termine, con la conseguenza che non puo' munirsi di un documento valido per l'espatrio; che la norma da ultimo indicata, non prevedendo la immediata concessione della cittadinanza allo straniero adottato proveniente da uno Stato la cui legislazione preveda la perdita della cittadinanza al momento della adozione da parte di uno straniero, appare violare prima di tutto il disposto dell'art. 2 della Costituzione, in quanto comprime l'inviolabile diritto di ciascun uomo ad avere una propria cittadinanza e ad ottenere i documenti che gli consentano di soggiornare regolarmente nel proprio Paese ed a spostarsi regolarmente da un Paese all'altro; che, a fronte della disposizione dell'art. 3 della stessa legge n. 91/1992, secondo la quale "il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza" (comma 1) e, qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana soltanto ove "sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti" (comma 3), mentre negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana, salva per lui, se divenuto maggiorenne, la facolta' di rinunciarvi ove "sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti" (comma 4), la norma dell'art. 9 citato sembra collidere anche con l'art. 3 della Carta costituzionale; che infatti, mentre il legislatore ha voluto (in riferimento alla situazione del minore straniero adottato da cittadino italiano) evitare che lo stesso adottato (anche se nel frattempo divenuto maggiorenne) rimanesse privo di cittadinanza, analogo problema non si e' posto in relazione alla posizione del cittadino straniero maggiorenne pure adottato, con cio' creando una disparita' di trattamento che non sembra in alcun modo giustificata (tanto piu' che, come sopra rilevato, le disposizioni dell'art. 3 della legge n. 91/1992 si applicano anche all'adottato divenuto maggiorenne);