IL TRIBUNALE

    Letto  il  ricorso  presentato  in  data  21 giugno 2002 da Coppo
Zaimaj  Margarita,  nata  a  Skrapar  (Albania)  il 9 settembre 1973,
residente  a  Loano,  elettivamente  domiciliata  in Savona, presso e
nello  studio  dell'avvocato Mara Tagliero, al fine di ottenere dalla
competente   questura   il   rinnovo   del  passaporto  a  suo  tempo
rilasciatole;
    Rilevato:
        che  la  esponente,  nata in Albania, e' stata adottata dalla
cittadina  italiana  Coppo  Lucia,  come  da decreto del Tribunale di
Savona in data 4 dicembre 2000;
        che,   comunicato   detto  decreto  allo  Stato  di  origine,
quest'ultimo  ha  cancellato  la  predetta  Zaimaj dall'Ufficio dello
stato  civile,  onde  a partire dalla data sopra indicata ella non e'
piu' cittadina albanese;
        che  d'altra parte, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b)
della  legge  5  febbraio  1992,  n. 91,  la  giovane non puo' ancora
acquistare  la cittadinanza italiana, non essendo decorso il relativo
termine,  con  la  conseguenza  che  non puo' munirsi di un documento
valido per l'espatrio;
        che  la norma da ultimo indicata, non prevedendo la immediata
concessione della cittadinanza allo straniero adottato proveniente da
uno  Stato  la cui legislazione preveda la perdita della cittadinanza
al  momento  della adozione da parte di uno straniero, appare violare
prima  di tutto il disposto dell'art. 2 della Costituzione, in quanto
comprime  l'inviolabile  diritto di ciascun uomo ad avere una propria
cittadinanza  e  ad  ottenere  i  documenti  che  gli  consentano  di
soggiornare   regolarmente   nel   proprio   Paese   ed  a  spostarsi
regolarmente da un Paese all'altro;
        che,  a  fronte  della  disposizione dell'art. 3 della stessa
legge  n. 91/1992,  secondo la quale "il minore straniero adottato da
cittadino  italiano  acquista  la  cittadinanza" (comma 1) e, qualora
l'adozione  sia  revocata  per  fatto  dell'adottato, questi perde la
cittadinanza   italiana  soltanto  ove  "sia  in  possesso  di  altra
cittadinanza  o  la riacquisti" (comma 3), mentre negli altri casi di
revoca  l'adottato  conserva la cittadinanza italiana, salva per lui,
se  divenuto  maggiorenne,  la  facolta'  di  rinunciarvi ove "sia in
possesso  di  altra cittadinanza o la riacquisti" (comma 4), la norma
dell'art. 9  citato  sembra  collidere anche con l'art. 3 della Carta
costituzionale;
        che  infatti, mentre il legislatore ha voluto (in riferimento
alla  situazione del minore straniero adottato da cittadino italiano)
evitare  che  lo  stesso  adottato  (anche  se nel frattempo divenuto
maggiorenne) rimanesse privo di cittadinanza, analogo problema non si
e'   posto  in  relazione  alla  posizione  del  cittadino  straniero
maggiorenne  pure  adottato,  con  cio'  creando  una  disparita'  di
trattamento  che  non  sembra  in alcun modo giustificata (tanto piu'
che,  come  sopra  rilevato,  le disposizioni dell'art. 3 della legge
n. 91/1992 si applicano anche all'adottato divenuto maggiorenne);